mercoledì 23 luglio 2014

Inquinamento acustico, archiviata la posizione dell'ex sindaco Alberto Morabito


"Gli elementi acquisiti inducono a ritenere l’impossibilità di sostenere proficuamente l’accusa in giudizio"
L’ex Sindaco di S.Teresa di Riva, Alberto Morabito  è stato sottoposto ad indagini in relazione  al reato di omissione d’atti d’ufficio. I fatti si riferiscono al 2011 ed erano connessi al fenomeno di inquinamento acustico provocato dalla musica ad alto volume in un pubblico esercizio.
L’ipotesi di reato punisce con la reclusione da 6 mesi a due anni “il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico esercizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo”
 L’ex sindaco era accusato di rifiuto e omissioni di atti d’ufficio perché non avrebbe  ottemperato ad una istanza di richiesta di intervento nella quale il querelante formulava anche un’esplicita richiesta volta ad ottenere, comunque, una risposta dall’Amministrazione comunale; avrebbe omesso di richiedere ai gestori dell’esercizio pubblico il documento di impatto acustico previsionale ai fini del rilascio dell’autorizzazione ai trattenimenti musicali; e, infine, avrebbe omesso di emanare un'ordinanza o altro provvedimento per il contenimento o l’abbattimento delle emissioni sonore in presenza di una accertata situazione di inquinamento acustico.
Il Giudice per le indagini preliminari Maria Luisa Materia ha accolto la richiesta di archiviazione formulata dal PM, nonostante l’opposizione presentata dal querelante.
Il Giudice ha rilevato che nel caso di specie non è configurabile nessuna delle ipotesi delittuose  atteso che gli accertamenti effettuati in fase di indagini non hanno consentito di ritenere dimostrabile, in un eventuale futuro dibattimento, la penale responsabilità dell’indagato in relazione alle condotte censurate. Inoltre il Giudice  ha ritenuto le investigazioni suppletive indicate nella opposizione “del tutto irrilevanti, in quanto fondate su elementi di prova inidonei ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari”. 
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