giovedì 13 giugno 2013

Lettera aperta al Prefetto di Messina

Oggetto: I cittadini meritano rispetto e risposte

Egregio Signor Prefetto Stefano Trotta,

torno a scriverLe utilizzando, questa volta, lo strumento della lettera aperta. Credo che temi come quelli da me sollevati (rispetto della quiete pubblica, diritto al riposo, legalità, competenza e trasparenza, controllo del rispetto delle norme, tutela della salute) siano di pubblico interesse. Ricorderà che nella lettera del 10 dicembre 2012 sollecitavo il Suo intervento per riportare nell’alveo della legalità l’Amministrazione del Comune di Santa Teresa di Riva e la titolare di un esercizio pubblico (bar) che ha abusato di impianti di diffusione sonora.
Purtroppo,  non c’è stato alcun passo in avanti. Tutto è stato vano: il Comune non ha mutato atteggiamento ed è rimasto inerte. Nella risposta alla Vostra nota (che ho potuto visionare a seguito di richiesta atti esitata in data 11 giugno 2013 in Prefettura) il Comune non ha confutato quanto da me “denunciato”, se non affermando  che “sono stati effettuati dagli operatori appartenenti a questo comando, numerosissimi interventi presso la ditta […] (nella maggior parte dei casi senza che venisse riscontrato alcun disturbo come affermato dal sig. Lenzo).”. Non è questo il momento e il luogo per ribattere a queste “incredibili” e “temerarie” affermazioni. Il Direttore dell’Area di Polizia Municipale, rispondendo a nome del Comune, attesta riferendosi al 2012 che ”Per l’anno in corso nessun Nulla osta ne autorizzazione è stata rilasciata dal comune di Santa Teresa di Riva (visto il DPR 19/10/2011 n. 228)”. Questo dimostra che non è stata rispettata la legge e, come ho già avuto modo di scrivere, al Comune hanno le idee confuse.
Come cittadino vorrei capire perché un Comune può non rispettare una legge dello Stato. Il fatto che la Legge affidi ai Comuni le competenze  di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo non vuol dire poterne disattendere finalità e disposizioni.
Perché i Funzionari del Comune e gli Agenti di Polizia Municipale non vengono adeguatamente istruiti, visto che la Legge demanda ai comuni il rilascio delle autorizzazioni e i controlli?. Com’è possibile che gli Agenti non distinguano la differenza tra trattenimenti con emissioni sonore “entro i limiti di legge” ed emissioni “in deroga ai limiti di legge”?
Perché un Sindaco a fronte di un riscontro oggettivo attestante il supero dei limiti di legge [(perizie dell’ARPA (02/09/2011) e di tecnico competente in acustica (01/09/2011 e 07/08/2012)] e su richiesta motivata non ha emanato apposita ordinanza per far cessare immediatamente, in via cautelare, le emissioni sonore?
A tale proposito mi permetto di ricordare che il Sindaco di un comune (così come il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il ministro dell’ambiente e il presidente del consiglio dei ministri, nell’ambito delle rispettive competenze) per contrastare l’inquinamento acustico ha un potere di ordinanza, nelle situazioni d’urgenza, anche in materia di emissioni e immissioni di rumore. L’articolo 9 della legge 447/95, come ha evidenziato il TAR Umbria-Perugia, sez. I, sentenza 26.08.2011 n° 271, non deve essere interpretato nel senso restrittivo (meramente letterale). La legge infatti non configura un potere di intervento amministrativo “ordinario” che consenta di ottenere il risultato dell’immediato  abbattimento delle emissioni sonore inquinanti, e pertanto l’utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile e urgente delineato dall’articolo 9  deve ritenersi “normalmente” consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale o, aggiungo io, da tecnici compenti in acustica iscritti nell’apposito Albo, rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, anche se non coinvolge direttamente la salute dell’intera collettività bensì di un numero limitato di cittadini (e, al limite, di una sola persona). Altrimenti, la fattispecie dell’articolo 9 costituirebbe una pleonastica riproduzione, nell’ambito della normativa di settore, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente riconosciuto al sindaco quale ufficiale di governo.
Perché non è una prerogativa del Prefetto far ristabilire la legalità quando a violarla è un comune?. Il Prefetto, se non erro, svolge la vigilanza delle funzioni statali assolte dagli enti locali. Capisco che in questo caso dovrebbe essere compito del Sindaco, ma se questi non ottempera chi deve intervenire? Non stiamo parlando di comminare sanzioni o aprire processi, per questo c’è la Magistratura.
In tal caso tutelare l’ordine pubblico [la legalità e la salute dei cittadini] significa soprattutto prevenire le cause che potrebbero incrinarli. In questo scenario si colloca il ruolo fondamentale del Prefetto al servizio delle Istituzioni e del cittadino”(citazione dal sito della Prefettura).
Resto fiducioso in un Suo efficace intervento presso il Sindaco del Comune che, “quale autorità locale di PS, è inquadrato in una posizione di subordinazione funzionale nei confronti del Prefetto, dal quale può essere chiamato a collaborare negli ambiti di competenza dell’ente per il migliore [corretto] espletamento della funzione di pubblica sicurezza. 

Le Istituzioni meritano il massimo rispetto, i cittadini meritano altrettanto rispetto. E hanno il diritto di avere risposte.

Con rinnovata stima.

Aldo Lenzo


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